Il nuovo regolamento turco sulle agenzie marittime diventa pienamente operativo il 14 agosto 2026, al termine di un periodo transitorio di tre mesi durante il quale non erano accettate domande per nuove agenzie o filiali. La Direzione generale degli affari marittimi del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture comunica che le domande riprendono tramite il Sistema informativo delle agenzie marittime, GABS, e che i certificati di autorizzazione delle agenzie e i documenti identificativi del personale saranno emessi elettronicamente attraverso e-Devlet.
Il cambiamento va oltre l’amministrazione interna delle agenzie, poiché incide direttamente sul modo in cui armatori, operatori, noleggiatori e comandanti esteri nominano e verificano la propria rappresentanza portuale e di transito nelle acque turche. Il regolamento sostituisce il quadro del 2012 con tre classi di agenzie e quattro regioni operative. Le agenzie di Classe A possono servire tutte le navi e gli yacht nella regione autorizzata, compresi gli Stretti Turchi. Le agenzie di Classe B possono servire tutte le navi al di fuori degli Stretti e gli yacht, anche negli Stretti; le agenzie di Classe C sono limitate agli yacht. Per le navi commerciali in transito senza scalo nel Mar di Marmara e negli stretti di Istanbul e Çanakkale, soltanto un’agenzia di Classe A può fornire servizi di agenzia, a prescindere dai limiti regionali.
I requisiti verificati comprendono autorizzazioni quinquennali, domande e inserimenti dati tramite GABS, un ufficio fisico registrato nella regione autorizzata, qualifiche e documenti identificativi prescritti per il personale, nonché la conservazione per almeno cinque anni di contratti di agenzia, registri delle navi, corrispondenza e documenti commerciali giustificativi. Il regolamento fissa un capitale minimo di TRY 5 milioni per la Classe A, TRY 1 milione per la Classe B e TRY 500.000 per la Classe C, oltre a capitale supplementare per le filiali. Le agenzie esistenti mantengono una validità transitoria, ma devono presentare il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza; i certificati con oltre sei mesi residui non potranno restare nel precedente regime oltre il 14 agosto 2027.
Il regolamento formalizza inoltre la vigilanza e le misure disciplinari. Consente la sospensione o la cancellazione dei documenti delle agenzie e del personale per violazioni specificate e prevede che la sospensione o l’inattività della sede centrale si estenda alle filiali. L’agenzia principale resta responsabile quando utilizza un subagente e non può delegare un servizio oltre il proprio ambito autorizzato.
**Perché conta:** Per viaggi con scalo in porti turchi o transito attraverso gli Stretti Turchi, le parti dovrebbero verificare subito che classe, autorizzazione regionale, status della filiale e credenziali del personale dell’agente nominato corrispondano al servizio previsto. Le istruzioni di noleggio, scalo e protective agency devono distinguere chiaramente tra transito e scalo portuale. Il rischio immediato è operativo e documentale: un rappresentante nominato erroneamente o non adeguatamente autorizzato può complicare notifiche, formalità portuali, accordi di servizio e responsabilità in un corridoio di transito critico.
Questo briefing si basa sull’avviso attuale dell’amministrazione marittima turca e sul regolamento pubblicato. L’applicazione pratica dei flussi GABS e l’attività di controllo dovrebbero essere monitorate con la ripresa delle domande.
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