Per le navi che operano da, verso o all’interno dell’Unione europea è già in vigore una rilevante modifica di conformità: dal 2026 il sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS) include metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O), oltre all’anidride carbonica (CO₂), per il trasporto marittimo rientrante nel regime.

La Commissione europea afferma che il regime è basato sulla rotta e neutrale rispetto alla bandiera. Copre il 100% delle emissioni dei viaggi tra porti UE e durante la permanenza nei porti UE, e il 50% delle emissioni dei viaggi tra un porto UE e un porto non UE. Si applica, fatte salve portata normativa dettagliata ed esclusioni, alle navi cargo e passeggeri di almeno 5.000 GT.

La modifica conta perché CH₄ e N₂O possono incidere materialmente sul profilo di gas serra dichiarato per alcune combinazioni di propulsione e combustibile. È particolarmente rilevante per LNG e altri combustibili alternativi. La Commissione conferma inoltre la graduale introduzione dell’obbligo di restituzione: nel 2026 le quote devono coprire il 70% delle emissioni dichiarate del 2025; per le emissioni del 2026 la copertura arriva al 100% nel 2027.

I fatti verificati non definiscono l’esposizione di una singola nave, che dipende da viaggi, ripartizione delle responsabilità, dati verificati, esenzioni e contratti.

**Perché conta:** secondo l’analisi TWS, l’inclusione di CH₄ e N₂O accresce l’importanza di registri auditabili dei consumi, prove relative a macchina e bunkeraggio, segmentazione dei viaggi e clausole chiare sui costi delle emissioni. Non è una nuova regola globale IMO.

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